[11/01/2010] News

Altre sostanze chimiche pericolose sottoposte agli obblighi di notifica e al Pic

LIVORNO. E' stata ritoccata la lista europea delle sostanze chimiche pericolose da tenere sottocontrollo attraverso l'obbligo di notifica per l'esportazione e attraverso la procedura di previo assenso informato nel commercio internazionale (Pic). L'Unione europea ha modificato l'allegato I del regolamento del 2008 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose alla luce degli atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma del regolamento Reach e all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei biocidi.

Il nuovo regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di sabato scorso ed entrerà in vigore al 20 giorni dalla pubblicazione. Alcune sostanze, infatti, sono state iscritte nell'apposito elenco di quelle "attive" contenute nella direttiva europea relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Con la conseguenza che potranno essere utilizzate come pesticidi e fitosanitari mentre le sostanze escluse non potranno essere né utilizzate né commercializzate.

Ad esempio, la Commissione europea nel 2007 ha stabilito misure di protezione relative agli utilizzi dei prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide che provocano una contaminazione dell'acqua potabile. Ha deciso di limitare l'uso di prodotti fitosanitari contenenti il tolilfluanide in determinate condizioni. Ha deciso di ritirare dal mercato i prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva tolilfluanide al fine di proteggere la salute umana. In altre parole l'impiego di tale sostanza è stato vietato nella sottocategoria dei pesticidi del gruppo dei prodotti fitosanitari.

Il divieto in questa sottocategoria è considerato una limitazione rigorosa nella categoria dei pesticidi di conseguenza l'UE adesso aggiunge la sostanza attiva all'elenco di prodotti chimici sottoposti all'obbligo di notifica per l'esportazione e alla procedura di previo assenso informato nel commercio internazionale.

Non a caso l'obiettivo del regolamento sull'esportazione e importazione delle sostanze chimiche pericolose è quello di promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore dei movimenti internazionali di sostanze chimiche pericolose al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente da potenziali danni. Il regolamento ha anche altri obiettivi come quello di attuare la convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale e di contribuire all'uso ecocompatibile di sostanze chimiche pericolose.

Obiettivi che dovrebbero essere perseguiti favorendo lo scambio di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze chimiche, definendo una procedura per l'adozione delle decisioni nell'ambito della Comunità sulle importazioni ed esportazioni e comunicando tali decisioni alle parti e ad altri paesi, secondo il caso.

E dunque, cerca di garantire che le disposizioni concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze chimiche pericolose per le persone o per l'ambiente commercializzate all'interno della Comunità si applichino anche a tutte queste sostanze quando sono esportate dagli Stati membri verso altre parti o altri paesi (salvo i casi in cui tali disposizioni siano in contrasto con eventuali disposizioni specifiche in vigore nelle suddette parti o nei suddetti paesi).

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