[30/11/2009] News

Dall'Ue arrivano le condizioni specifiche per la commercializzazione delle sementi di ortaggi

LIVORNO. Come dimostrano diversi studi a livello sia internazionale sia comunitario, le problematiche connesse alla biodiversità e alla preservazione delle risorse fitogenetiche hanno assunto un'importanza crescente in questi ultimi anni.  Non a caso già nel 1993 in Europa è stata conclusa la conversione sulla diversità biologica; nel 2004 vi è stata la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; e sempre nello stesso anno è stato varato il regolamento che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura. Mentre nel 2005 è stato redatto il regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).

Adesso l'Ue fissa le condizioni specifiche per la commercializzazione delle sementi di ortaggi. Con direttiva pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di venerdì la Commissione europea prevede alcune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica e di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

Tali deroghe dovranno concernere le condizioni essenziali per l'ammissione di una varietà e le norme procedurali stabilite dalla direttiva del 2003 che stabilisce modalità di applicazione dei caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie vegetali.

Dunque, agli Stati membri verrà concesso di adottare disposizioni interne proprie in tema di distinguibilità, stabilità e omogeneità, che naturalmente dovranno basarsi sui parametri fissati a livello europeo.

Per quanto riguarda le varietà da conservare, la direttiva prevede restrizioni per la produzione e la commercializzazione delle sementi, in particolare riguardo alla regione d'origine, al fine di garantire che la commercializzazione delle sementi avvenga nel contesto della conservazione in situ e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche. In questo contesto, gli Stati membri avranno la possibilità di approvare regioni supplementari nelle quali le sementi in eccesso rispetto alla quantità necessaria alla conservazione della varietà interessata nella relativa regione d'origine possono essere commercializzate, a condizione che tali regioni supplementari siano analoghe dal punto di vista dell'habitat naturale e seminaturale. Disposizioni, però, che non si applicano nel caso in cui uno Stato membro abbia approvato ulteriori regioni di produzione allo scopo di preservare il legame con la regione d'origine.

Inoltre la direttiva fissa restrizioni quantitative per la commercializzazione di ogni varietà da conservare e di ogni varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari.

Nel caso delle varietà da conservare, le quantità di sementi di ogni varietà immesse in commercio non devono superare la quantità necessaria a produrre ortaggi della varietà in questione su una superficie limitata definita in funzione dell'importanza della coltivazione della specie interessata. Per far sì che siano rispettati tali quantitativi, gli Stati membri dovranno imporre ai produttori l'obbligo di comunicare le quantità di sementi delle varietà da conservare che essi intendono produrre, nonché, se del caso, assegnare loro determinate quote.

Invece, per quanto riguarda le varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, le restrizioni quantitative dovranno tradursi nell'obbligo di commercializzare le sementi in imballaggi di piccole dimensioni, dato che il prezzo relativamente elevato delle sementi vendute in imballaggi di piccole dimensioni comporta una limitazione quantitativa.

Per le varietà da conservare e le varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, la tracciabilità delle sementi deve essere garantita tramite disposizioni adeguate in materia di chiusura e di etichettatura.

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