[26/11/2009] News

Anche i malli delle mandorle sono rifiuti. Lo dice il Tar della Puglia

LIVORNO. Ancora una volta in tribunale si discute di cosa è rifiuto e cosa non lo è, e in particolare si discute se i malli delle mandorle rientrano nella disciplina della quarta parte del Dlgs 152/06 (il così detto Codice ambientale o testo unico ambientale più volte modificato e ancora in corso di revisione).

La conclusione a cui arriva il Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Puglia - con sentenza di questo mese - è che i malli sono dei rifiuti speciali perché scarti vegetali provenienti da attività agricola e in quanto tali devono essere gestiti secondo le norme in materia.

A niente dunque sono valse le giustificazioni portate dall'imprenditore agricolo che utilizzando i malli per la concimazione sosteneva di riutilizzarli e dunque di non abbandonarli sul fondo.

Ma per il Tribunale amministrativo l'eventuale possibilità di riutilizzo dei malli giacenti nel terreno, benché non completamente sufficiente a escluderne la natura di rifiuto secondo l'ampia nozione legislativa, risulta del tutto indimostrata. I malli sono destinati a essere bruciati in loco, e secondo il Tar con la combustione non si fa altro che "produrre esalazioni insalubri, quindi non riutilizzati senza pregiudizio per l'ambiente nel ciclo produttivo".

La nozione di rifiuti, quindi proprio per la sua ampiezza e nonostante la nuova direttiva sui rifiuti (che in un certo senso cerca di porre chiarezza sulla nozione di rifiuti) crea ancora delle incertezze.

Il legislatore del 2006 mantiene la definizione di rifiuto come "qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi", e non elimina il riferimento al criterio oggettivo dell'elenco delle categorie di rifiuti e inserisce un meccanismo che consente di chiarire quando un rifiuto cessa di essere tale e può essere riclassificato come prodotto materiale o sostanza secondaria.

Il legislatore introduce il meccanismo in base al quale un rifiuto può essere riqualificato come prodotto, materiale, o sostanza secondaria se è stato sottoposto a riutilizzo, riciclaggio o recupero; la riclassificazione non comporta impatti ambientali complessivamente negativi; ha un mercato; risponde alle caratteristiche tecniche stabilite con decreto ministeriale per categorie specifiche di rifiuti.

E comunque sia, è lo stesso legislatore che specifica che gli scarti vegetali sono rifiuti speciali e che devono esser trattati e gestiti in quanto tali.

 

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