[19/11/2009] News

L'esportazione di prodotti CE non puņ essere vietata per sole ragioni di tutela ambientali

LIVORNO. La libera concorrenza e la libera circolazione delle merci - principi su cui si basa e si fonda l'Unione europea - non permettono a un Paese di vietare le esportazioni di amalgami per uso dentistico contenenti mercurio contrassegnati dalla marcatura CE, per la sola ragione attinente alla tutela ambientale

La Corte di giustizia europea, (dopo, fra l'altro, la sentenza contro la legge sarda relativa alla tassa sul lusso motivata da ragioni di tutela ambientale) ribadisce il concetto:  gli Stati membri hanno l'obbligo di non impedire nel proprio territorio l'immissione in commercio e la messa in servizio dei dispositivi medici recanti marcatura CE. E dunque la normativa comunitaria (in particolare quella contenuta nella direttiva n. 93/42 relativa ai dispositivi medici) impedisce l'adozione da parte degli Stati di misure che possono costituire ostacolo alla libera circolazione delle merci (nel caso i dispositivi medici recanti marcatura CE) a meno che non rispettino i requisiti prescritti.

E' questa la risposta che la Corte dà al Tribunale svedese coinvolto nella controversia fra l'Ispettorato dei prodotti chimici e la Nordiska Dental AB. Controversia nata dal fatto che la società si è vista rigettare la sua domanda diretta a ottenere una deroga al divieto di esportazione di mercurio e composti chimici contenenti mercurio nell'ambito della commercializzazione di amalgami dentali tra il primo gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009.

Quindi, il Tribunale svedese ritenendo che la controversia facesse sorgere interrogativi sulla conformità della normativa svedese con la direttiva europea ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le questioni.

La direttiva 93/42, costituisce un provvedimento di armonizzazione adottato in applicazione del Trattato CEE. La direttiva però, oltre a essere destinata a favorire la libera circolazione dei dispositivi medici certificati conformi, presume che i dispositivi medici che recano la marcatura soddisfino i requisiti essenziali (previsti dalla stessa normativa).

In questo modo se gli Stati membri hanno constatato rischi per la salute o la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori o eventualmente di terzi possono adottare qualsiasi misura provvisoria necessaria per ritirare tali dispositivi medici dal mercato e per vietarne o limitarne la commercializzazione o la messa in servizio. In tali condizioni, lo Stato membro interessato è tenuto, secondo la medesima disposizione, a notificare immediatamente alla Commissione le misure adottate, precisando le ragioni che le hanno determinate. E la Commissione, a sua volta, è tenuta a verificare se tali misure provvisorie siano giustificate e, se così è, ne informa immediatamente lo Stato membro.

Lo Stato inoltre se ritiene che per garantire la protezione della salute e della sicurezza o per assicurare il rispetto delle esigenze di sanità pubblica, può vietare, limitare o sottoporre a condizioni particolari la disponibilità di detti prodotti e quindi può prendere le misure transitorie necessarie e giustificate.

Dunque, la Svezia ha previsto il divieto di esportazione motivandolo con ragioni attinenti soprattutto alla tutela dell'ambiente oltre che della salute. In particolare un divieto diretto a tutelare non solo la salute in senso stretto, ma anche la sicurezza delle persone, che non riguarda solamente gli utilizzatori dei dispositivi medici e i pazienti, ma, più in generale, i "terzi" o le "altre persone".

Ma secondo la Corte di Giustizia un simile provvedimento non può considerarsi escluso dal campo di applicazione della direttiva "solamente perché, pur perseguendo un obiettivo di tutela della salute, esso sarebbe altresì dettato da considerazioni attinenti alla tutela dell'ambiente".

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