[30/10/2009] News

Scarichi in acqua: il divieto di diluizione vale sempre

LIVORNO. I valori limite di emissione degli scarichi in acqua - anche a seguito delle modifiche del 2008 alla relativa disciplina - non possono essere conseguiti mediante diluizione, sia che essa avvenga con acque prelevate esclusivamente per questo scopo, sia che avvenga con acque di raffreddamento e di lavaggio.

Lo ricorda il Tar (Tribunale amministrativo regionale) del Veneto con sentenza di questo mese con cui dà ragione alla Provincia di Verona e torto alla società che svolge un'attività di ossidazione e verniciatura di profili in alluminio nel comune di Trevenzuolo.

La vicenda ha inizio quando l'ente provinciale autorizza la società in via temporanea all'esercizio dell'impianto di depurazione, allo scarico in corso d'acqua superficiale. Ma con determinate prescrizioni: innanzi tutto che "non è consentito di diluire gli scarichi parziali contenenti sostanze pericolose con le acque tecnologiche e di riscaldamento" e di conseguenza che "il rispetto dei limiti va verificato distintamente prima del loro congiungimento".

Ne discende che la ditta è tenuta a rispettare, per lo scarico dei reflui industriali, i limiti di accettabilità previsti dalla legge (ossia della tab. 3 dell'allegato 5, alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche).

E' il decreto legislativo 152/2006 - modificato e integrato dal Dlgs 4/2008 - a stabilire che tutti gli scarichi siano disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Scarichi che devono comunque rispettare i valori limite e che - fatta eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati - devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo "nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo".

Lo stesso decreto, fra l'altro, stabilisce che l'autorità competente possa richiedere un trattamento particolare prima dello scarico generale per gli scarichi parziali contenenti determinate sostanze. Ma prevede, comunque, che i valori limite di emissione non possano in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Dunque, non è consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dal decreto. L'autorità competente, quindi, in sede di autorizzazione può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti determinate sostanze.

Torna all'archivio