[20/10/2009] News

L'avvocato generale Ue: l'Aeeg puņ determinare il prezzo del gas naturale ma rispettando certe condizioni

LIVORNO. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg) può determinare il prezzo di riferimento del gas naturale senza violare la normativa europea? Vista la particolare situazione italiana di un mercato, ancora caratterizzato dalla mancanza di condizioni di "concorrenza effettiva", la direttiva europea relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ammette una normativa nazionale che preveda la determinazione in via amministrativa del prezzo, ma a limitate condizioni.

Oltre al fatto che il prezzo del metano deve essere indicato obbligatoriamente tra le offerte commerciali ai clienti domestici, è necessario che la stessa normativa nazionale si orienti verso un interesse economico generale (necessità di mantenere i prezzi ad un livello ragionevole); superi il cosiddetto "test di proporzionalità" relativamente al tempo in cui resterà in vigore, al suo contenuto ed ai suoi destinatari;  non alteri in modo sostanziale il funzionamento del mercato interno e non crei discriminazioni fra gli operatori del settore.

Questa è l'opinione dell'avvocato generale della UE Ruiz Jarabo Colomer, che ha il compito di proporre alla Corte ( che poi deciderà in piena indipendenza) una soluzione giuridica sulla questione sollevata dal tribunale amministrativo della Lombardia.

Infatti, la Federutility, l'Assogas, la Libarna Gas spa, la Collino Commercio spa, la Sadori gas spa, l'Egea Commerciale, la E.On Vendita srl e la Sorgenia spa (imprese e associazioni di imprese operanti sul mercato italiano del metano) hanno proposto dinanzi al Tribunale lombardo cinque ricorsi contro le decisioni dell'Aeeg di fissare i "prezzi di riferimento" oltre il tempo fissato dalla normativa europea.

In particolare per le società il prezzo del metano doveva essere determinato dal solo gioco della domanda e dell'offerta, senza interventi da parte delle autorità pubbliche. Per questo sostengono che i "prezzi di riferimento" oltre il secondo trimestre del 2007 ledono il diritto comunitario.

Il processo di liberalizzazione del settore energetico iniziato nel 1996 - con le direttive 96/92/CE (norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e 98/30 - ha subito una considerevole accelerazione nel 2003 - con le direttive 2003/54/CE e 2003/55-. Le due direttive del 2003, infatti, hanno stabilito l'apertura dei mercati dell'energia elettrica e del gas per tutti i clienti non civili a partire dal primo luglio 2004 e per tutti gli utenti, dal primo luglio 2007 . I progressi, tuttavia, sono stati alquanto diseguali, anche perché la realizzazione di tale programma ambizioso era affidato agli Stati membri.

In Italia infatti, le circostanze e anche la tendenza al rialzo del prezzo dei prodotti petroliferi, hanno motivato l'intervento delle autorità italiane. Per impedire che l'aumento della materia prima ricadesse sugli utenti, si è prolungato il potere dell'Aeeg di fissare "prezzi di riferimento" anche successivamente al primo luglio 2007. L'Aeeg, ha fissato i criteri di aggiornamento (con la delibera n. 79/07) Le formule di calcolo avrebbero trovato applicazione fino al 30 giugno 2008, ma successivamente la data è stata portata al 30 giugno 2009.

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