[08/10/2009] News

Aia: nuovo formulario per la comunicazione dei dati al Ministero dell'Ambiente e del territorio

LIVORNO. Fra due mesi le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) dovranno rispettare un nuovo formulario per la comunicazione dei dati disponibili sui valori limite di emissione e sulle migliori tecnologie disponibili applicate dagli impianti. Il Ministero dell'ambiente e del territorio ha approvato il formulario sullo stato di attuazione della direttiva europea in materia di prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento (quella per cui l'anno scorso l'Italia ha ricevuto una lettera di messa in mora dalla Ue per l'omesso rilascio di autorizzazioni nuove e l'omessa rivisitazione di quelle esistenti).

La prima comunicazione al Ministero da parte delle autorità competenti al rilascio dell'Aia (Regioni o province) per determinati impianti (indicati negli appositi allegati delle normative europee e nazionali) dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ( 6 ottobre 2009) e dovrà riferirsi al periodo compreso fra il primo gennaio 2006 e il 31 gennaio 2008.

Queste sono alcune informazioni richieste dal formulario redatto in conformità con la normativa comunitaria: numero degli impianti esistenti e nuovi autorizzati, numero di quelli in attesa dell'autorizzazione (a tale proposito ricordiamo che la proroga al rilascio - decisa nel 2007 - al 31 marzo 2008 è stata giustificata dal fatto che oltre 8 mila aziende che avevano l'obbligo di presentare la domanda di autorizzazione non hanno avuto risposta nei tempi previsti), descrizione dell'organizzazione delle procedure di autorizzazione, della legislazione regionale, dati sui valori limite e le prestazioni ambientali stabiliti, informazioni sulle migliori tecniche disponibili in base alle quali sono ricavati detti valori (in particolare per gli impianti di combustione che utilizzano carbone o olio combustibile e di quelli di produzione di cloro-alcali) e informazioni sugli eventuali casi in cui l'uso delle migliori tecniche disponibili si è rilevato insufficiente a garantire il rispetto di una norma di qualità ambientale stabilita dalla legislazione comunitaria o definita in attuazione della stessa.

La normativa comunitaria (e di conseguenza anche quella italiana), infatti, subordina l'attività di determinati impianti industriali a elevato potenziale di inquinamento (elencati negli allegati della direttiva tra cui le attività energetiche, quelle di produzione e trasformazione dei metalli, l'industria dei prodotti minerali, l'industria chimica, la gestione dei rifiuti, l'allevamento di animali) all'autorizzazione integrata: una particolare autorizzazione pubblica che racchiude in un unico atto amministrativo il permesso a rilasciare inquinanti in aria, acqua, suolo, ma solo se vengono rispettate precise condizioni ambientali ossia l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (come quelle che permettono di produrre minori quantitativi di rifiuti, di utilizzare sostanze meno pericolose, eccetera); la prevenzione di gravi fenomeni di inquinamento; la prevenzione, riciclaggio o eliminazione dei rifiuti; l'efficace utilizzo dell'energia; la prevenzione degli incidenti e la limitazione delle conseguenze; la bonifica dei siti inquinati. In Italia è il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (così come modificato successivamente anche dal Dlgs 4/08) che ha recepito la direttiva del 96 e ha previsto la disciplina per l'Aia. Con successivi Dm poi sono state indicate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per determinati settori.

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