[23/09/2009] News

Tribunale Ue: l'elaborazione del piano nazionale di assegnazione delle quote a effetto serra spetta allo Stato

LIVORNO. Non spetta alla Commissione europea stabilire il massimo di quote di emissione di gas a effetto serra da assegnare agli operatori dei singoli stati, perché non ne ha le competenze. E' il singolo stato membro, infatti, che elabora i piani nazionali di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra (Pna), che fissa la quantità totale di quote da assegnare per ciascun periodo di cinque anni e che la suddivide tra gli operatori economici. Alla Commissione non resta che verificare e se nel caso respingere - e lo deve fare con decisione motivata - il Pna se non conforme ai parametri fissati dalla direttiva.

Lo afferma il tribunale di primo grado europeo che con sentenza di oggi dà ragione allo Stato della Polonia ed Estonia e torto alla Commissione europea. Infatti il tribunale europeo annulla la decisione della Commissione che ha fissato un tetto massimo di quote di emissione da assegnare concernente alla Polonia e all'Estonia.

Al fine di promuovere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica, la direttiva del 2003 istituisce un sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità. La direttiva prevede che, per ciascun periodo di cinque anni, ciascuno Stato membro elabori un Pna che determina la quantità totale di quote che intende assegnare per il periodo considerato e le modalità di tale assegnazione. Il pna è poi pubblicato e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri.

Solo in seguito all'accettazione da parte della Commissione del Pna e delle eventuali modifiche, lo Stato membro decide in merito alla quantità totale delle quote di emissioni da assegnare per il periodo in questione e inizia il processo di assegnazione di tali quote al gestore di ciascun impianto

Nel 2006 la Polonia e l'Estonia hanno notificato alla Commissione i loro Pna per il periodo dal 2008 al 2012. Con due decisioni del 2007 la Commissione ha constatato l'incompatibilità di tali Pna con i criteri della direttiva ed ha deciso che occorreva ridurre, rispettivamente del 26,7%  e del 47,8% , le quantità totali annue di quote di emissione rispetto a quelle che i due Stati membri proponevano di emettere.

Ma consentire alla Commissione di adottare un medesimo metodo di valutazione dei Pna per tutti gli Stati membri - secondo il Tribunale -  equivarrebbe a "riconoscerle non soltanto un effettivo potere uniformatore nell'ambito dell'attuazione del sistema per lo scambio di quote, ma altresì un ruolo centrale nell'elaborazione dei pna". Ma la Commissione, nell'ambito del suo potere di controllo, non ha ricevuto dal legislatore né un potere uni formatore di tal tipo, né un ruolo centrale di tal genere.

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